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legge 40 testo comparato con gli articoli che il referendum vorrebbe abrogare |
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Testo di Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004 |
In questa colonna sono segnati i testi dei 4 referendum e gli articoli che il
referendum vorrebbe abrogare. Ogni referendum tenta di abrogare più articoli
di capitoli differenti. Ad ogni referendum corrisponde un colore . |
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI |
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( questo art. è sottoposto a 2 quesiti referendari per gli stessi
comma)
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine
di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.
Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di sterilità o infertilità |
Testo del referendum n 2
chiede l' abrogazione di alcuni articoli del Capo 1 altri del capo 2 e altri ancora del capo 3,
colore ciclamino
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”;
Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.”;
Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio della”;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della
fecondazione dell’ovulo”;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “,
di cui al
comma 2 del presente articolo”;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”?
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ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e
sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle
nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione
dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e
della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n.
405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e
l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle
procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE |
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questo art. è sottoposto a 2 quesiti referendari per gli stessi
comma.
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le
cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico. Il ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità
o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a)
gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della
gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare
ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. |
Testo del referendum n 3 chiede l'
abrogazione di alcuni articoli del Capo 1 altri del capo 2 e altri ancora del capo 3,
colore rosso
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge,
che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle
parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile"?
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Questo articolo è sottoposto a due questiti referendari
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1 Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi. |
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ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in
ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti
collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di
successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per
l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di
adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle
concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere
fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà
consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi
economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve
intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei
soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
fino al momento della fecondazione dell’ovulo
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il
medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita,
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione
scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le
conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. |
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ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore
di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre
anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. |
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO |
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ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia
che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. |
Testo del referendum n 1 chiede l'
abrogazione di alcuni articoli del Capo 1 altri del capo 2 e altri ancora del capo 3,
colore verde
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo
utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000
euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”.
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ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di
disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti
non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti
alcun diritto né essere titolare di obblighi. |
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CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA |
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ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono
realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui
all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e
organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale
delle strutture;
c) i criteri per la determinazione
della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei
controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. |
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ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso
l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di
consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e
dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la
procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire
agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le
finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni
di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI |
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ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a
fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5,
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi
o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico
si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si
applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o
pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere
umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione
da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le
tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla
struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per
un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione può essere revocata. |
testo del referendum nr. 4 che vorrebbe abrogare alcuni articoli del capo
5 colore blu
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente
da un’unica cellula di partenza, eventualmente”;
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad
essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative”;
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la
crioconservazione e”?
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CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE |
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(questo articolo è sottoposto a due quesiti referendari per gli
stessi comma)
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche
ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso,
e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a
fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo
eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
di cui al comma 2 del presente articolo
c) interventi di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete
umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei
divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo |
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ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e
la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un
numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di
salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e,
su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai
commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al
presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. |
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CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28
febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al
comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente
legge. |
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ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie
ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da
strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche
al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese
dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente
e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non
dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento. |
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ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto
presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche
di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono
mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco
contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente
legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono
stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio
decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2. |
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ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è
istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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