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I deputati
leghisti FRANCESCA MARTINI, BRICOLO, CAPARINI, CE` , DIDONE`
LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, LUSSANA,
POLLEDRI, RIZZI, GUIDO ROSSI, STUCCHI e VASCON hanno firmato questa proposta di
legge per introdurre nel nostro codice l'apologia di reato in merito a chi cerca
di promuovere la pedofilia come una scelta culturale.
Questa
proposta di legge ci soddisfa perchè sin dall'inizio la nostra lotta di
genitori era contro questo grave pericolo che corrono i bambini, cioè che la
società pian piano sia modificata in modo a rendere accettabile ciò che
accettabile non è: la pedofilia.
Qui di seguito
trovate l'intervento fatto dai deputati e a lato il testo della proposta di
legge:
ONOREVOLI
COLLEGHI ! — Il monitoraggio della rete INTERNET da parte della polizia postale
e di organizzazioni di volontariato dimostra con sempre maggiore frequenza come
la rete sia utilizzata non solo ai fini della divulgazione di materiale di tipo
pedopornografico, ma anche per la diffusione di una vera e propria apologia del
reato di pedofilia. Alcune farneticanti pseudo-associazioni o gruppi di persone
deviate e abiette per i loro interessi sessuali per i bambini stanno promuovendo
a livello mondiale una sottile e assurda distinzione tra pedofilia « cattiva e
buona »: in breve, la prima farebbe della piccola vittima un oggetto della
violenza sessuale, fisica e morale, la seconda andrebbe a scovare minori «
consenzienti » a cui si propone come « adulti amanti dei bambini ».
Queste aberranti disquisizioni consistono in veri e propri « trattati », saggi
piu` o meno filosofeggianti per disquisire sulla legittimita` e persino sull’«
opportunita`» di rapporti sessuali fra adulti e minorenni.
E non mancano frasi apologetiche sugli abusi sessuali ai danni di bambini e di
adolescenti che i frequentatori di questi siti si scambiano, organizzando dei
veri e propri « forum », un punto di incontro tra depravati stupratori, o
aspiranti tali, di bambini. Molto spesso questi soggetti, tra loro, sono soliti
definirsi addirittura « pedofiliculturali » e le ramificazioni sono talmente
vaste che, di frequente, i collegamenti telematici si estendono a siti esteri
dello stesso genere.
E` del tutto evidente come sia necessario intervenire al piu` presto sotto il
profilo della prevenzione e della repressione, non solo avvalendosi degli
strumenti di lotta di tipo telematico che sono sempre in continua evoluzione di
tipo tecnologico, ma anche attraverso nuove fattispecie di reato con modifiche
al codice penale che servano a combattere piu` efficacemente i reati prodromici
e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio
delle menti affinche´ vi sia una accettazione delle pratiche sessuali nei
confronti di minori. Addirittura alcuni di questi siti, camuffati da
denominazioni legate a personaggi dei fumetti o correlati agli interessi dei
piu` piccoli, arrivano a rivolgersi direttamente con lettere aperte ai minorenni
al fine di « sensibilizzarli » rispetto a questo tema. In particolare,
l’intervento normativo e` necessario per esprimere ferma condanna nei confronti
di questo fenomeno deprecabile e diffuso, consistente in una vera e propria
esaltazione delle pratiche pedofile, propagandate soprattutto attraverso il
mezzo telematico. Infatti, la fattispecie dell’apologia della pedofilia non e`
prevista esplicitamente dalla legislazione vigente, per cui oggi e` possibile
colpire tali condotte aberranti solo attraverso il combinato disposto degli
articoli 600-ter e 414, che al terzo comma prevede proprio i casi di apologia,
del codice penale.
Per tale motivo, la presente proposta di legge introduce un nuovo articolo dopo
l’articolo 414 del codice penale e piu` esattamente nella parte dedicata ai
delitti contro l’ordine pubblico, titolo V del libro
II, in quanto in tale titolo del codice vengono perseguite quelle condotte che
offendono, non tanto e non solo il singolo individuo, ma il sentimento
collettivo di sicurezza dei consociati, e realizzano, indipendentemente dagli
esiti della manifestazione « istigativa », un effetto turbativo del tessuto
sociale.
Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di
apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale,
consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema
penale, sanzionando, per cio` stesso, indipendentemente dalla commissione del
reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e
universalmente ritenuti tali, per il solo fatto di far credere normale cio` che
comunemente viene percepito come aberrante.
Oggetto della tutela penale individuabile nella nuova fattispecie e`, dunque,
non solo il sentimento collettivo di sicurezza, ma l’ordine pubblico inteso come
insieme dei valori fondamentali della collettivita` , turbati dalle condotte che
si vogliono punire con la proposta di legge.
In questo senso, la fattispecie contemplata nell’articolo 414-bis del codice
penale sanziona condotte del tutto estranee all’ambito di operativita`
dell’articolo 21 della Costituzione, che tutela la liberta` di pensiero, e
nell’ambito delle quali, oltre alla diffusione di idee e costumi contrari alla
morale comune, puo` intravedersi un principio di azione, individuabile nella
provocazione e nel turbamento del sentimento collettivo, che condivide e
aderisce a valori riconosciuti come tali dal punto di vista umano e non solo
dall’ordinamento giuridico.
Quanto alle ragioni che hanno indotto ad introdurre una nuova fattispecie penale
– che si pone evidentemente in rapporto di genere a specie con quella
dell’articolo 414 del codice penale – esse sono riconducibili a due semplici
ordini di motivi : l’evidente necessita` di una maggiore tutela
dell’universo minorile, in armonia con le recenti normative europee; la
previsione di una fattispecie meglio rispondente alle censure gia` mosse al
citato articolo 414 e alla sua mancanza di necessaria determinatezza
dell’oggetto.
La nuova figura di reato e` ravvisabile nella condotta di tutti coloro che,
servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione,compreso il mezzo
telematico, inclusi i casi in cui la condotta viene mascherata con improbabili «
fini culturali », legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a
legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte
contemplate negli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter
(Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico),
600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
e 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.
La pena che si e` scelto di comminare e` abbastanza elevata, soprattutto nel
minimo, essendo compresa tra un minimo di tre anni di reclusione fino ad un
massimo di cinque anni.
Inoltre, in ragione del fatto che si giudicano queste condotte particolarmente
riprovevoli, si e` esclusa la possibilita` di chiedere il patteggiamento per gli
imputati di tale reato.
Per concludere, ritenendo doveroso predisporre tutti i mezzi necessari a
garantire la difesa e la tutela dei minori, si sottopone al Parlamento la
presente proposta di legge e se ne auspica una sua rapida approvazione.- |