patteggiamento?

  

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Pedofilia: patteggiare o no?

di Jacqueline Monica Magi
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia)

NO patteggiamento
il caso...
patteggiamento?
foto sui giornali
crimine contro l'umanità
proposta di legge 2004
Pontida 2001

Il codice di procedura penale raccoglie le norme di legge che regolano le modalità con cui si applicano le sanzioni penali, è la “tecnica del processo penale”, comprendendo anche le indagini preliminari.
L’attuale codice è in vigore dal 24 ottobre 1989 ed ha introdotto un sistema processuale “all’americana”, ovvero accusatorio. Assicura cioè che davanti ad un giudice terzo si formi la prova in una “tenzone” fra le parti, accusa e difesa, site su un piano di parità.
Vi sono però modi di definizione del processo alternativi al pubblico dibattimento, riti cd “speciali”, fra i quali alcuni di natura premiale poiché concedono sconti di pena di un terzo ( rito abbreviato) o fino ad un terzo (cd patteggiamento sulla pena), nonché altri effetti processuali a favore del reo.
Il patteggiamento sulla pena consiste nel chiedere al giudice, da parte sia dell’indagato che dell’imputato ( il primo termine definisce il reo nella fase di indagini preliminari, il secondo lo definisce durante il processo ), la definizione del procedimento chiedendo l’applicazione di una pena concordata con la pubblica accusa, ottenendo così uno sconto di pena fino ad un terzo.
Se è vero che è un procedimento che “premia” il colpevole sia con lo sconto di pena sia con una serie di effetti processuali è pur vero che di fatto è un’ammissione di colpa, tanto che una sentenza di patteggiamento equivale ad una sentenza di condanna.
Al convegno sulla pedofilia organizzato dall’associazione Prometeo a Darfo-Boario Terme il 09 aprile scorso uno dei temi affrontati è stato proprio quello del patteggiamento nei casi di pedofilia.
La posizione caldeggiata da alcuni illustri relatori, fra i quali Antonio Marziale e Monica Rizzi, è favorevole ad un intervento legislativo che introduca il divieto del patteggiamento nei casi di pedofilia. Ciò per evitare che gli autori di crimini tanto orrendi usufruiscano di benefici.
Pur concordando con le motivazioni ideali di tali proposte proprio la sottoscritta ha cercato di inquadrare la tematica in relazione ai problemi concreti che si possono porre nella quotidiana pratica dell’amministrazione della giustizia.
Fra questi problematiche di diversa natura, da quelle legate all’amministrazione della giustizia a quelle legate alla tutela delle vittime.
Fra le prime la convenienza anche per lo Stato di risolvere senza i tempi e le spese di un dibattimento i casi meno gravi di detenzione di materiale pedopornografico, fra le seconde la primaria necessità di salvaguardare quanto più possibile le vittime di violenze tanto terribili.
Un dibattimento comporta per il minore vittima dover affrontare la testimonianza di quanto accadutogli, rivivendo il trauma incalzato dagli avvocati difensori che non sono teneri con la vittima, avendo il compito primario di distruggerne la credibilità.
In caso di richiesta di patteggiamento da parte dell’autore di una violenza sessuale su un minore occorre dunque sempre valutare se è il caso di far affrontare ad un minore il dibattimento pubblico oppure è meglio accettare un patteggiamento, e niente vieta che per prendere questa decisione un pubblico ministero si consulti sia con i genitori del minore che con le figure professionali che sostengono lo stesso, potendosi anche introdurre questo consulto come obbligatorio per legge per il pubblico ministero.
Si ritiene utile dunque un confronto su questo argomento, confronto in cui le idee e le opinioni devono venire, secondo la scrivente, soprattutto dalle vittime e dai loro parenti, dagli operatori sociali, al fine di dare vita ad un dibattito che porti proposte utili per le tutela giuridica dei minori vittime di violenze.

© Criminologia.it © Articolo pubblicato in rete il 23/4/2005 alle ore 20,00

 

 

 

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