Pedofilia: patteggiare o no?
di Jacqueline Monica Magi
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia)
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Il codice di procedura penale raccoglie le norme di legge che regolano le
modalità con cui si applicano le sanzioni penali, è la “tecnica del processo penale”,
comprendendo anche le indagini preliminari.
L’attuale codice è in vigore dal 24 ottobre 1989 ed ha introdotto un sistema processuale
“all’americana”, ovvero accusatorio. Assicura cioè che davanti ad un giudice terzo si formi la
prova in una “tenzone” fra le parti, accusa e difesa, site su un piano di parità.
Vi sono però modi di definizione del processo alternativi al pubblico dibattimento, riti cd
“speciali”, fra i quali alcuni di natura premiale poiché concedono sconti di pena di un terzo (
rito abbreviato) o fino ad un terzo (cd patteggiamento sulla pena), nonché altri effetti
processuali a favore del reo.
Il patteggiamento sulla pena consiste nel chiedere al giudice, da parte sia dell’indagato che
dell’imputato ( il primo termine definisce il reo nella fase di indagini preliminari, il secondo
lo definisce durante il processo ), la definizione del procedimento chiedendo l’applicazione di
una pena concordata con la pubblica accusa, ottenendo così uno sconto di pena fino ad un terzo.
Se è vero che è un procedimento che “premia” il colpevole sia con lo sconto di pena sia con una
serie di effetti processuali è pur vero che di fatto è un’ammissione di colpa, tanto che una
sentenza di patteggiamento equivale ad una sentenza di condanna.
Al convegno sulla pedofilia organizzato dall’associazione Prometeo a Darfo-Boario Terme il 09
aprile scorso uno dei temi affrontati è stato proprio quello del patteggiamento nei casi di
pedofilia.
La posizione caldeggiata da alcuni illustri relatori, fra i quali Antonio Marziale e Monica
Rizzi, è favorevole ad un intervento legislativo che introduca il divieto del patteggiamento nei
casi di pedofilia. Ciò per evitare che gli autori di crimini tanto orrendi usufruiscano di
benefici.
Pur concordando con le motivazioni ideali di tali proposte proprio la sottoscritta ha cercato di
inquadrare la tematica in relazione ai problemi concreti che si possono porre nella quotidiana
pratica dell’amministrazione della giustizia.
Fra questi problematiche di diversa natura, da quelle legate all’amministrazione della giustizia
a quelle legate alla tutela delle vittime.
Fra le prime la convenienza anche per lo Stato di risolvere senza i tempi e le spese di un
dibattimento i casi meno gravi di detenzione di materiale pedopornografico, fra le seconde la
primaria necessità di salvaguardare quanto più possibile le vittime di violenze tanto terribili.
Un dibattimento comporta per il minore vittima dover affrontare la testimonianza di quanto
accadutogli, rivivendo il trauma incalzato dagli avvocati difensori che non sono teneri con la
vittima, avendo il compito primario di distruggerne la credibilità.
In caso di richiesta di patteggiamento da parte dell’autore di una violenza sessuale su un
minore occorre dunque sempre valutare se è il caso di far affrontare ad un minore il
dibattimento pubblico oppure è meglio accettare un patteggiamento, e niente vieta che per
prendere questa decisione un pubblico ministero si consulti sia con i genitori del minore che
con le figure professionali che sostengono lo stesso, potendosi anche introdurre questo consulto
come obbligatorio per legge per il pubblico ministero.
Si ritiene utile dunque un confronto su questo argomento, confronto in cui le idee e le opinioni
devono venire, secondo la scrivente, soprattutto dalle vittime e dai loro parenti, dagli
operatori sociali, al fine di dare vita ad un dibattito che porti proposte utili per le tutela
giuridica dei minori vittime di violenze.
© Criminologia.it © Articolo pubblicato
in rete il 23/4/2005 alle ore 20,00
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