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IL PATTEGGIAMENTO NEI CASI DI PEDOFILIA 

dr. Daniele Roncaglia

NO patteggiamento
il caso...
patteggiamento?
foto sui giornali
crimine contro l'umanità
proposta di legge 2004
Pontida 2001

 Il caso che ha coinvolto la nostra famiglia è ormai abbastanza conosciuto. Mia moglie Marinetta è riuscita a bloccare l’orco prima che arrivasse ad allungare le sue luride mani su nostra figlia, undicenne all’epoca dei fatti. Psicologicamente non elenco quello che tutti abbiamo passato e che tuttora permane, danni fisici la bambina non ne ha però subiti; non perché ha incontrato un pedofilo buono ma perché questi si è ritrovato fra i piedi una madre accorta ed agguerrita che gli ha teso una trappola! Siamo così arrivati a pubblicizzare il più possibile il nostro caso ( innumerevoli articoli sui quotidiani, relazioni nel corso di diversi convegni e persino tre apparizioni su altrettante reti televisive a carattere nazionale ); questo per tentare di far sì che tante altre famiglie riescano ad evitare di passare attraverso un’ esperienza come la nostra e disgraziatamente, come purtroppo spesso accade, senza la dose di relativa fortuna che noi invece abbiamo avuto.

Premesso ciò passiamo all’“iter” processuale (tuttora in corso dopo 5 anni!).

Elencherò le varie fasi riportando fra virgolette alcuni passaggi dell’articolo recentemente apparso sul sito dell’ Associazione Prometeo : “PEDOFILIA: PATTEGGIARE O NO ?” della Dott. ssa  Jacqueline Monica Magi, Magistrato che ho avuto il piacere di ascoltare e conoscere durante il Convegno di Darfo-Boario Terme il 9 Aprile scorso  (ben altra caratura rispetto a certi altri suoi colleghi…!!) :

 

-Il Pubblico Ministero riminese incaricato del nostro caso, una donna e quindi si presumeva dotata di una certa sensibilità, aveva garantito all’Avvocato cui avevamo affidato l’incarico che non sarebbe mai scesa a patti con un molestatore di minori.

 

-Una settimana prima dell’Udienza ci giunge la notizia che il pedofilo aveva patteggiato; nessuno ci aveva mai chiamati a deporre e tantomeno consultati ( cosa che la Dott.ssa Magi ha detto che mette regolarmente in atto in casi analoghi e di ciò Le rendiamo merito ).

 

-L’Udienza, pubblica e in un clima che assomigliava più a un mercato rionale che ad un’aula di Tribunale, venne risolta in un farfugliamento di circa dieci minuti che non prendeva in considerazione alcun risarcimento per i danni subiti e “condannava” il reo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa). 

 

RIFLETTIAMO : “il patteggiamento consente uno sconto di pena fino a un terzo”, ma c’è molta differenza fra il beccarsi una condanna a 10 mesi senza andare in galera neppure mezz’ora ed essere condannato a tre anni con lo stesso risultato?

( basta cercare di farla un po’ più da furbi per un po’ di tempo e la condanna non viene sommata ad un altro eventuale  < incidente di percorso> ! )   

 Un altro fra gli “altri effetti processuali a favore del reo” è poi il fatto che il patteggiamento gli evita l’onta di presentarsi personalmente in aula e vi garantisco che non è poco!

-Dopo essere stati NOI querelati dal pedofilo per ingiurie, diffamazione e molestie telefoniche, decidiamo di intentare una causa civile per chiedere un risarcimento che avremmo interamente utilizzato nella lotta che, in generale, ormai avevamo intrapreso contro la pedofilia. Anche mia moglie ed io pensavamo : “è pur vero che di fatto è un’ ammissione di colpa, tanto che una sentenza di patteggiamento equivale ad una sentenza di condanna”.

 

Peccato però che il Giudice Civile, un signore riminese che si occupa di <contratti mobiliari e di tutela dei consumatori>, abbia preso per buona la presentazione dell’ avvocato di controparte di interpretazioni (anche della Suprema Corte di Cassazione, benché si trattasse di una causa di lavoro) che indicavano il patteggiamento come <non necessariamente un’ammissione di responsabilità> . Prima che si entri nel merito della quantificazione dei danni subiti, stiamo quindi attraversando un percorso di snervanti udienze ove un Giudice civile si ripropone di ricostruire la veridicità di un fatto di rilevanza penale e che  non appare fra i più semplici da affrontare, data la sua delicatezza e visto che ne è coinvolta una minore. Abbiamo allora deciso di rinunciare alla parte di risarcimento riguardante i danni subiti da nostra figlia e richiederli solo per i disagi provocati a noi genitori; questo per tentare di tener fuori la nostra ormai ragazza da quello che sta prendendo sempre più i connotati di una farsa, se non di un’atroce beffa. Non abbiamo obiettato nulla quando il Magistrato ha fissato per il prossimo 3 Giugno una Consulenza Tecnica d’Ufficio per me e mia moglie, ma quando abbiamo appreso che ne veniva richiesta una anche per la ragazza, abbiamo sinceramente pensato che si era giunti all’apoteosi dell’assurdo ( dato che oltretutto, nel nostro caso, al “climax” del tentativo di molestia aveva assistito mia moglie, pur se indirizzato alla bambina, e quindi quest’ultima avrebbe comunque ben poco da testimoniare!)

 

Alla luce di quanto narrato concordo con la Dott.ssa Magi sul fatto che col patteggiamento ci sia una “convenienza anche per lo Stato di risolvere senza i tempi e le spese di un dibattimento i casi meno gravi di detenzione di materiale pedopornografico” ( senza però arrivare agli eccessi di qualcuno nel proporre una semplice ammenda per chi viene trovato in possesso di una <dose minima di pedopornografia> ! ) Nel caso però in cui ci siano delle vittime da risarcire “tempi e spese” per lo Stato vengono sì tolti al Procedimento Penale ma rischiano di essere soltanto <trasferiti> ai Tribunali Civili, ivi mantenendo l’ intasamento dei procedimenti in sospeso, aumentandone addirittura il numero e per giunta allungandoli ulteriormente a causa delle aberranti conseguenze descritte sopra e, come nel nostro caso, non si riesce a volte nemmeno  a “salvaguardare le vittime incalzate da avvocati difensori ( ed anche da periti di parte nelle C.T.U., aggiungo io ) per cercare di distruggere la credibilità dei bambini”. Per la concessione di riti abbreviati o patteggiamenti da parte del Pubblico Ministero occorre dunque non solo arrivare a dover consultare obbligatoriamente per legge i genitori delle vittime e i loro periti ma soprattutto riceverne anche il consenso, una volta stabilito ed ottenuto il risarcimento dei danni che sono stati a loro provocati.

Nei casi in cui  non occorra o non venga richiesto un risarcimento è possibile continuare a tollerare riti alternativi al dibattimento (questo anche per non fornire la possibilità di lasciare qualche brandello di ragione a  qualche < falso cacciatore di mostri> o, peggio ancora, a taluni disumani <cacciatori di falsi mostri> !)

 

 Dr.  Daniele Roncaglia

 

 

 

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