Il caso che ha coinvolto la nostra famiglia
è ormai abbastanza conosciuto. Mia moglie Marinetta è riuscita a bloccare l’orco prima che arrivasse ad
allungare le sue luride mani su nostra figlia, undicenne all’epoca dei fatti. Psicologicamente non
elenco quello che tutti abbiamo passato e che tuttora permane, danni fisici la bambina non ne ha però
subiti; non perché ha incontrato un pedofilo buono ma perché questi si è ritrovato fra i piedi una madre
accorta ed agguerrita che gli ha teso una trappola! Siamo così arrivati a pubblicizzare il più possibile
il nostro caso ( innumerevoli articoli sui quotidiani, relazioni nel corso di diversi convegni e persino
tre apparizioni su altrettante reti televisive a carattere nazionale ); questo per tentare di far sì che
tante altre famiglie riescano ad evitare di passare attraverso un’ esperienza come la nostra e
disgraziatamente, come purtroppo spesso accade, senza la dose di relativa fortuna che noi invece abbiamo
avuto.
Premesso ciò passiamo all’“iter” processuale
(tuttora in corso dopo 5 anni!).
Elencherò le varie fasi riportando fra virgolette
alcuni passaggi dell’articolo recentemente apparso sul sito dell’ Associazione Prometeo : “PEDOFILIA:
PATTEGGIARE O NO ?” della Dott. ssa Jacqueline Monica Magi, Magistrato che ho avuto il piacere di
ascoltare e conoscere durante il Convegno di Darfo-Boario Terme il 9 Aprile scorso (ben altra caratura
rispetto a certi altri suoi colleghi…!!) :
-Il Pubblico Ministero riminese incaricato del
nostro caso, una donna e quindi si presumeva dotata di una certa sensibilità, aveva garantito
all’Avvocato cui avevamo affidato l’incarico che non sarebbe mai scesa a patti con un molestatore di
minori.
-Una settimana prima dell’Udienza ci giunge la
notizia che il pedofilo aveva patteggiato; nessuno ci aveva mai chiamati a deporre e tantomeno
consultati ( cosa che la Dott.ssa Magi ha detto che mette regolarmente in atto in casi analoghi e di ciò
Le rendiamo merito ).
-L’Udienza, pubblica e in un clima che
assomigliava più a un mercato rionale che ad un’aula di Tribunale, venne risolta in un farfugliamento di
circa dieci minuti che non prendeva in considerazione alcun risarcimento per i danni subiti e
“condannava” il reo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa).
RIFLETTIAMO : “il patteggiamento consente uno
sconto di pena fino a un terzo”, ma c’è molta differenza fra il beccarsi una condanna a 10 mesi senza
andare in galera neppure mezz’ora ed essere condannato a tre anni con lo stesso risultato?
( basta cercare di farla un po’ più da furbi per
un po’ di tempo e la condanna non viene sommata ad un altro eventuale < incidente di percorso> ! )
Un altro fra gli “altri effetti processuali a
favore del reo” è poi il fatto che il patteggiamento gli evita l’onta di presentarsi personalmente in
aula e vi garantisco che non è poco!
-Dopo essere stati NOI querelati dal pedofilo per
ingiurie, diffamazione e molestie telefoniche, decidiamo di intentare una causa civile per chiedere un
risarcimento che avremmo interamente utilizzato nella lotta che, in generale, ormai avevamo intrapreso
contro la pedofilia. Anche mia moglie ed io pensavamo : “è pur vero che di fatto è un’ ammissione di
colpa, tanto che una sentenza di patteggiamento equivale ad una sentenza di condanna”.
Peccato però che il Giudice Civile, un signore
riminese che si occupa di <contratti mobiliari e di tutela dei consumatori>, abbia preso per buona la
presentazione dell’ avvocato di controparte di interpretazioni (anche della Suprema Corte di Cassazione,
benché si trattasse di una causa di lavoro) che indicavano il patteggiamento come <non necessariamente
un’ammissione di responsabilità> . Prima che si entri nel merito della quantificazione dei danni subiti,
stiamo quindi attraversando un percorso di snervanti udienze ove un Giudice civile si ripropone di
ricostruire la veridicità di un fatto di rilevanza penale e che non appare fra i più semplici da
affrontare, data la sua delicatezza e visto che ne è coinvolta una minore. Abbiamo allora deciso di
rinunciare alla parte di risarcimento riguardante i danni subiti da nostra figlia e richiederli solo per
i disagi provocati a noi genitori; questo per tentare di tener fuori la nostra ormai ragazza da quello
che sta prendendo sempre più i connotati di una farsa, se non di un’atroce beffa. Non abbiamo obiettato
nulla quando il Magistrato ha fissato per il prossimo 3 Giugno una Consulenza Tecnica d’Ufficio per me e
mia moglie, ma quando abbiamo appreso che ne veniva richiesta una anche per la ragazza, abbiamo
sinceramente pensato che si era giunti all’apoteosi dell’assurdo ( dato che oltretutto, nel nostro caso,
al “climax” del tentativo di molestia aveva assistito mia moglie, pur se indirizzato alla bambina, e
quindi quest’ultima avrebbe comunque ben poco da testimoniare!)
Alla luce di quanto narrato concordo con la
Dott.ssa Magi sul fatto che col patteggiamento ci sia una “convenienza anche per lo Stato di risolvere
senza i tempi e le spese di un dibattimento i casi meno gravi di detenzione di materiale
pedopornografico” ( senza però arrivare agli eccessi di qualcuno nel proporre una semplice ammenda per
chi viene trovato in possesso di una <dose minima di pedopornografia> ! ) Nel caso però in cui ci siano
delle vittime da risarcire “tempi e spese” per lo Stato vengono sì tolti al Procedimento Penale ma
rischiano di essere soltanto <trasferiti> ai Tribunali Civili, ivi mantenendo l’ intasamento dei
procedimenti in sospeso, aumentandone addirittura il numero e per giunta allungandoli ulteriormente a
causa delle aberranti conseguenze descritte sopra e, come nel nostro caso, non si riesce a volte
nemmeno a “salvaguardare le vittime incalzate da avvocati difensori ( ed anche da periti di parte nelle
C.T.U., aggiungo io ) per cercare di distruggere la credibilità dei bambini”. Per la concessione di riti
abbreviati o patteggiamenti da parte del Pubblico Ministero occorre dunque non solo arrivare a dover
consultare obbligatoriamente per legge i genitori delle vittime e i loro periti ma soprattutto
riceverne anche il consenso, una volta stabilito ed ottenuto il risarcimento dei danni che sono
stati a loro provocati.
Nei casi in cui non occorra o non venga richiesto
un risarcimento è possibile continuare a tollerare riti alternativi al dibattimento (questo anche per
non fornire la possibilità di lasciare qualche brandello di ragione a qualche < falso cacciatore di
mostri> o, peggio ancora, a taluni disumani <cacciatori di falsi mostri> !)
Dr. Daniele Roncaglia