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DISEGNO DI LEGGE n° 1306-B
Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale presentato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (LETIZIA MORATTI) di
concerto col Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) col Ministro
dell'economia e delle finanze (TREMONTI) col Ministro per la funzione
pubblica (FRATTINI) col Ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA) col Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI)
e col Ministro delle attività produttive (MARZANO)
TESTO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Marzo 2003
Disegno di legge n° 1306-B Senato
della Repubblica - Marzo 2003
Art. 1. (Delega in
materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno
e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza
con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche
e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione
professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente
legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un
piano programmatico di interventi finanziari, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo
e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche offerte dall'informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare
le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione
degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui alpresente articolo e all'articolo 4,
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto
mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2. (Sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione,
con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai
princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica
e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale
ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema
di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto
all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito
ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale
del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari
previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7,
comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria
di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità
di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno,
teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado
si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo
con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo
con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo
ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l'agire, e la riflessione critica su di
essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito,
viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e
dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei
artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e formazionetecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale
rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e
qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza
tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di passare
dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti
valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e
h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica
superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata
alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
Art. 3. (Valutazione
degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione
e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le
norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione
e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione
dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei
predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del
predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al
termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni
d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4 .(Alternanza scuola-lavoro)
1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con
le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri
ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori
di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di
convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con
le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e
realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese,
la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza
tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti
dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei
rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5. (Formazione degli
insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per
tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo
6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite
in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica
di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa
stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività
di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale,
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d' interateneo per la
formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di
convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d' interateneo
di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per
la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la
formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta
formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui
danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si
applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea
o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato,
e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per
il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di
specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione
primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso
di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di
tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame
di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso
consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la
previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono
soppresse.
Art. 6. (Regioni a
statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7. (Disposizioni
finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani
di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti
la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di
flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione
dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai
percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera
c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale
dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i
bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla
data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per
l'anno scolastico 2003- 2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5,
i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria
statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite
di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economicofinanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di
cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo
periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a
fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso
fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata. |